Gli sgomberi su segnalazione, previsti dal regolamento di polizia urbana in vigore, sono molto lenti, quasi a confermare una situazione di fatto, uno "status quo", non modificabile. Sembra una prassi anche quella dell'amministrazione di Marano, che avrebbe chiesto di essere consultata, dalla polizia locale, prima di procedere agli sgomberi.
Ad aggravare la situazione, poi, rimangono immancabilmente i rifiuti a terra, quasi come fosse una firma. E' anche questo il motivo di tanto malumore tra gli abitanti del paese, chi si applica tutti i giorni in raccolte differenziate, non sempre di facile attuazione. Basta osservare le immagini, dei luoghi appena lasciati dalla carovana, per rendersi conto dello scempio. Non esiste alcuna regola e ancor meno un pizzico di buonsenso.
Le tappe del tour nomade per Marano Vicentino sono quelle di via Milano (zona detta "boschetto dei rochi"), l'area esterna alla cava denominata "Brogiane" (via S.Fermo/via Molette), la zona tra via Braglio e via Timonchio (lungo le sponde dell'omonimo torrente), con qualche breve apparizione in via Zanella e via Trieste.
La possibilità, consentita a tutti i cittadini maranesi, di avvisare direttamente gli operatori di Polizia Locale, per velocizzare lo sgombero delle aree occupate abusivamente, rimane quindi apparentemente solo sulla carta.
Comitato Marano Pulita
Comitato Marano Pulita
Riportiamo di seguito l'articolo 33 del regolamento comunale di polizia urbana in vigore a Marano Vicentino:
Art. 33 - Divieto di campeggio libero
1. E’ vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l’autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l’allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell’art. 159 del Codice della Strada,
avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell’avente diritto.
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